Ricordiamo di avere al seguito il documento di identità valido per l’espatrio. Il passaporto deve rispondere alle condizioni di validità come indicato nei nostri programmi. Per i Paesi dove è concesso l’ingresso con carta d’identità valida per l’espatrio il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana comunica che la carta d’identità con proroga di validità quinquennale non è valida per l’espatrio. Pertanto i viaggiatori in questione dovranno chiedere ed ottenere tempestivamente dai rispettivi Comuni una nuova carta d’identità.
Il viaggiatore vista la nostra informazione e quella istituzionale (Questura o Ufficio relazioni pubbliche del Ministero degli Interni o il sito internet: www.poliziadistato.it) è tenuto a controllare l’adeguatezza dei documenti propri o di chi viaggia con lui in tempo utile prima della partenza, anche perché le normative sono soggette a variazione anche in data successiva alla presente pubblicazione. Al viaggiatore verranno imputati eventuali costi che si potessero presentare se, a seguito di variazioni dei propri documenti di identità, si richiedessero necessari nuovi documenti di viaggio.
Minori in viaggio
Tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di identità individuale.
Pertanto:
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso ai possessori di carta d’identità valida per l’espatrio l’uso di tale documento ai fini dell’espatrio è subordinato al fatto che essi viaggino con uno dei genitori o con chi ne fa le veci. Qualora il minore di anni 14 si rechi all’estero senza uno dei genitori o di chi ne fa le veci, quest’ultimo dovrà presentare la dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla Questura.
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso solo ai possessori di passaporto, anche i minori dovranno essere in possesso di proprio passaporto individuale.
Se nel documento personale del minore non compaiono i nomi dei genitori, consigliamo di portare al seguito anche un certificato di nascita o uno stato di famiglia, in modo che si possa evincere con certezza la paternità e/o maternità. Questo perché, pur non essendo tale obbligo previsto espressamente dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio che l’accompagnatore sia realmente il genitore; dunque per la tutela dei minori e per evitare disguidi e/o mancati imbarchi al momento della partenza, è importante poter dimostrare concretamente la sussistenza del rapporto genitoriale.